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Stato Civile

È il complesso delle posizioni giuridiche spettanti al singolo all’interno della famiglia, dello Stato e della comunità giuridica (cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile e morte) nonché la funzione amministrativa diretta ad accertare e dare pubblicità ai fatti giuridici che costituiscono, modificano o estinguono tali posizioni mediante appositi atti detti “atti di stato civile”.

I cittadini sono tenuti ad informare al più presto l’autorità di tutte le variazioni intervenute nel loro stato civile (es. nascita di un figlio, matrimonio, divorzio, ecc.). In particolare chi vive all’estero potrà rivolgersi al consolato italiano territorialmente competente affinché trasmetta i suddetti atti di stato civile al comune italiano di origine o di provenienza per la successiva registrazione. La mancata presentazione al Consolato competente degli atti di stato civile esteri può comportare ritardi e complicanze per il ricevimento di servizi da parte dell’ufficio (es. rilascio del passaporto).

Gli atti di stato civile formati all’estero per essere validi in Italia devono preliminarmente essere legalizzati e tradotti. Le operazioni di legalizzazione (che in Russia si esegue tramite la cosidetta “apostille” o postilla) e di traduzione, sono a carico del cittadino che a tal fine dovrà seguire le istruzioni presenti nella relativa pagina.

La trasmissione al comune è gratuita e garantita sia ai residenti nella circoscrizione sia ai non residenti, indipendentemente dalla durata del periodo di permanenza nel territorio della circoscrizione.

La consegna dei documenti avviene su appuntamento da fissare direttamente sulla piattaforma dedicata Prenot@mi alla sezione dedicata.

Nascita

Registrazione della nascita del figlio, nato in Russia, di un cittadino italiano

Il quadro normativo vigente in materia di cittadinanza, aggiornato con la legge n. 74/2025 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 36/2025 e la legge 91/1992, prevede (art. 3-bis L. 91/1992) che il figlio minorenne nato all’estero da cittadino italiano dalla nascita acquista automaticamente la cittadinanza italiana solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio;
2. un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana;
3. un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana;
4. Il minore stesso non possiede un’altra cittadinanza.

Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).
Gli stati relativi al punto 3 possono essere resi tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre n. 445).

In entrambi i casi le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da fotocopia del documento d’identità del dichiarante e saranno verificate dal Consolato Generale. Per una maggiore celerità dell’istruttoria e in alternativa a quanto sopra descritto, gli interessati possono autonomamente e volontariamente richiedere ai comuni italiani competenti le relative certificazioni per la successiva presentazione al Consolato Generale insieme alla documentazione di seguito elencata:

1. originale dell’atto di nascita, munito di apostille, da richiedere all’archivio dello ZAGS,
2. la sua traduzione in italiano preferibilmente eseguita da uno dei traduttori accreditati,
3. atto di riconoscimento originale del figlio nato fuori dal matrimonio, apostillato e tradotto, nel caso in cui i genitori non siano già uniti in matrimonio al momento della nascita (in questa ipotesi entrambi i genitori dovranno presentarsi al consolato il giorno dell’appuntamento),
4. copia dei passaporti validi per l’estero dei genitori,
5. modello di iscrizione all’AIRE del neonato, precompilato, se il minore è destinato a vivere nella Federazione Russa.

ATTENZIONE: poiché gli atti consegnati al consolato non saranno restituiti, s’invitano gli interessati a voler chiedere all’Ufficio ZAGS un duplicato degli originali.

Ove non fosse soddisfatta nessuna delle precedenti condizioni è possibile richiedere la cittadinanza per beneficio di legge.

In due casi, previsti dall’articolo 4, comma 1-bis della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino per nascita che non trasmette automaticamente la cittadinanza ovvero non in possesso dei requisiti sopra indicati possono acquistare la cittadinanza italiana.

In questo caso il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita (iure sanguinis) ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.

Nel primo caso (articolo 4, comma 1-bis della legge n. 91/1992) i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:

  • uno dei genitori è cittadino er nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione (art. 9 legge n. 91/1992), “per beneficio di legge” (art. 4 legge n. 91/1992), per matrimonio (art. 5 legge n. 91/1992), per riacquisto (art. 10 legge n. 555/1912 oppure artt. 13 o 17 legge n. 91/1992) o per riacquisto tramite i genitori (cosiddetta comunicazione del diritto (art. 14 della legge n. 91/1992).
  • Entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.

    La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

    Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

Il secondo caso (articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:

• Persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
figli di cittadini italiani per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
• la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

In entrambi i casi, le dichiarazioni dovranno essere rese in presenze al Consolato davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.

Si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro, per ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

Beneficiario: “Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto di cittadinanza per beneficio di legge, e nome e cognome del minore richiedente/beneficiario.
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.

ATTENZIONE: poiché gli atti consegnati al consolato non saranno restituiti, s’invitano gli interessati a voler chiedere all’Ufficio Zags un duplicato degli originali.

La consegna dei documenti avviene su appuntamento da fissare direttamente sulla piattaforma dedicata Prenot@mi alla sezione dedicata.

Generalità assegnate al neonato

Poiché la registrazione del neonato sarà fatta col nome completo del patronimico, se presente sull’atto di nascita (per la legge italiana il patronimico infatti è una parte del nome), qualora lo si voglia eliminare è necessario chiedere da subito allo Zags la sua omissione. A richiesta il consolato potrà rilasciare una dichiarazione che attesta che il patronimico in Italia non è previsto.
Per evitare difformità nei nomi che appariranno sui passaporti russo e italiano a causa della traslitterazione, si suggerisce infine di fare prima il passaporto italiano e solo in seguito quello russo con la traslitterazione corretta.


Matrimonio

Il matrimonio viene celebrato a Mosca presso il Palazzo dei Matrimoni n. 4 [ul. Butyrskaya, 17 – tel. +7495777-77-77] ovvero presso altri Uffici di Stato Civile (ZAGS) sull’intero Territorio russo. Per informazioni è possibile consultare la relativa pagina.

Di norma le Autorità richiedono i seguenti documenti:

1) copia notarile del passaporto e relativa traduzione in russo;
2) certificato di stato libero rilasciato dal Comune italiano, munito di Apostille e traduzione in russo.

ATTENZIONE: mentre la traduzione in lingua russa dei predetti documenti può essere effettuata presso un notaio locale, l’Apostille sugli atti di stato civile italiani deve essere richiesta alla Prefettura competente per il luogo di emissione del certificato. Il Consolato non può apporre l’Apostille.
In alternativa al certificato di stato libero su descritto, previa accertata accettazione del ZAGS, il nubendo italiano può richiedere al Consolato Generale il “Certificato di capacità matrimoniale”.

In alternativa al certificato di stato libero su descritto, previa accertata accettazione del ZAGS, il nubendo italiano può richiedere al Consolato Generale il “Certificato di capacità matrimoniale”.

In tal caso l’interessato fisserà un appuntamento sulla piattaforma dedicata Prenot@mi avendo cura di anticipare una copia dei documenti (pagina con la foto del passaporto, visto russo e dichiarazione sostitutiva) all’indirizzo: sociale.mosca@esteri.it

Per i cittadini residenti in Italia è previsto un accertamento anagrafico. I tempi di emissione del certificato dipenderanno dai tempi di risposta del Comune interessato.
I diritti consolari per l’emissione del documento sono pari a 6€ (pagamento in euro allo sportello).

Per la successiva trascrizione del matrimonio presso il comune Italiano è necessario produrre all’Ufficio Consolare i seguenti documenti:

richiesta di trascrizione del matrimonio e originale dell’atto da trascrivere munito di apostille e traduzione in Italiano (lista dei traduttori accreditati)

Qualora i coniugi vogliano scegliere il regime di separazione dei beni occorre effettuare, anche successivamente al matrimonio, la dichiarazione di separazione dei beni presso un notaio russo. L’atto notarile va apostillato presso il Ministero di Giustizia della regione dove l’atto è stato rilasciato e consegnato, assieme alla sua traduzione fatta preferibilmente da un traduttore iscritto nella lista dei traduttori accreditati. Poiché esso non sarà restituito, si consiglia di chiedere un originale in più da tenere per sé.

La consegna dei documenti avviene su appuntamento da fissare direttamente sulla piattaforma dedicata Prenot@mi alla sezione dedicata.


Divorzio

Per effettuare la trascrizione in Italia di una sentenza di divorzio di un cittadino italiano pronunciata da un tribunale in Russia, è necessario produrre all’Ufficio Consolare i seguenti documenti:

  • L’atto di divorzio in originale con apostille e la traduzione in italiano

• richiesta di trascrizione del divorzio accompagnata dall’originale della sentenza completa da cui risulti che essa è passata in giudicato e che il divorzio è definitivo. La sentenza in originale da trascrivere deve essere legalizzata con apostille e tradotta da un traduttore iscritto nella lista dei traduttori accreditati presso il Consolato Generale.

La consegna dei documenti avviene su appuntamento da fissare direttamente sulla piattaforma dedicata Prenot@mi alla sezione dedicata.


Morte

Per effettuare la trascrizione in Italia del decesso di un cittadino italiano avvenuto in Russia, è necessario produrre all’Ufficio Consolare i seguenti documenti:

• richiesta di trascrizione del decesso accompagnata dall’atto di morte da trascrivere in Italia legalizzato con apostille e tradotto da un traduttore iscritto nella lista dei traduttori accreditati presso il Consolato Generale.

Per il trasporto di una salma e delle ceneri in Italia si prega di seguire le indicazioni seguenti:

Nel caso di decesso di un connazionale, oltre ad avvisare le Autorità locali, è necessario avvisare i parenti e il consolato.

Le agenzie funerarie note al consolato sono le seguenti:

1. Ritual
2. Linia Zhizni (Sig.ra Oksana) tel. 79037097150

Al consolato andrà inviata una email scrivendo a: sociale.mosca@esteri.it coi seguenti elementi:

a. passaporto o carta di identità del defunto;
b. contatto email e telefonico dei parenti del defunto;
c. nome del comune di provenienza cui il consolato dovrà chiedere il nulla osta al rimpatrio della salma o delle ceneri o, se diverso, di quello in cui avverrà la tumulazione;
d. numero e data del volo con cui avverrà il rimpatrio delle spoglie del defunto e nome dell’aeroporto di arrivo in Italia.
I documenti necessari per il rilascio del passaporto mortuario, previo nulla osta del comune, sono:

– atto di morte originale rilasciato dallo Zags (Ufficio di stato civile russo) munito di “apostille” (ovvero legalizzato) e di traduzione in italiano preferibilmente ad opera di uno dei traduttori qui accreditati.
– se si rimpatriano le ceneri: 1. copia del passaporto della persona che porterà le ceneri in Italia; 2. certificato di cremazione; 3. dichiarazione che l’urna è sigillata e non contiene corpi estranei. L’urna deve essere consegnata al consolato che provvederà a sigillarla.
– Nel caso di trasporto della salma: 1. certificato che attesta che il defunto non è morto a seguito di malattia infettiva; 2. certificato di imbalsamazione; 3. dichiarazione che la bara è sigillata e non contiene corpi estranei. La bara dovrà essere sigillata alla presenza di un funzionario del consolato.

I suddetti certificati e dichiarazioni emesse dalle autorità locali dovranno essere tradotti in italiano.

La spesa per le operazioni di legalizzazione delle traduzioni e gli altri diritti consolari si aggira intorno ai 100 euro (13 per ogni traduzione, 16 marca da bollo e 41 euro per il passaporto mortuario) da pagare in contanti al momento della visita presso il consolato.

Se non si hanno i recapiti dei parenti del defunto il consolato provvederà ad effettuare le ricerche presso l’ultimo comune italiano di residenza o per mezzo della questura.

Attenzione: Il Consolato non potrà procedere con la richiesta del nulla osta al comune competente se non dopo aver ricevuto copia di tutta documentazione necessaria. Per poter procedere con la chiusura e l’apposizione dei sigili sul cofanetto contenente le ceneri del defunto, in caso di cremazione, è indispensabile:

1) che siano stati recapitati al consolato gli originali dei documenti richiesti (in particolare dell’atto di morte apostillato);
2) che l’urna cineraria sia contenuta all’interno di un cofanetto di legno o di plastica dura.

Si raccomanda pertanto di voler provvedere a queste incombenze in anticipo rispetto alla visita presso il consolato