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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Iscrizione in base all’art. 8 della L. n. 470/88

Tutti i cittadini italiani – ovunque siano nati – che intendano risiedere nella Federazione Russa, Circoscrizione Consolare di Mosca, per un periodo superiore a 12 mesi, sono tenuti a iscriversi tramite questo Consolato Generale all’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), entro 90 giorni dalla data di arrivo. Sono tenuti a iscriversi anche coloro che sono emigrati prima del 1988 (anno di promulgazione della L. n. 470/88).

L’iscrizione A.I.R.E. è requisito necessario per l’ottenimento della maggior parte dei servizi, quali rilascio di documenti e certificati emessi dall’Ufficio Consolare (compreso il passaporto). Il mancato aggiornamento dell’iscrizione all’A.I.R.E., in particolare in caso di cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

L’interessato deve tempestivamente aggiornare i propri dati d’iscrizione A.I.R.E., inclusi il trasferimento della residenza o del domicilio, la composizione del nucleo familiare, le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.), il rientro definitivo in Italia, la perdita della cittadinanza italiana.

L’iscrizione nell’A.I.R.E. e l’aggiornamento dei dati personali facilitano la trattazione di tutte le pratiche relative all’iscritto, accelerandone i tempi.


Come iscriversi all’AIRE

Il portale FAST-IT sostituisce dal 15 novembre 2019 l’invio tramite posta o posta elettronica ordinaria della richiesta di iscrizione in AIRE, di aggiornamento dell’indirizzo della propria residenza nella Federazione Russa e di trasferimento della residenza in un’altra circoscrizione consolare.

L’iscrizione è in ogni caso gratuita.

Per iscriversi è necessario accedere al Portale dei Servizi Consolari Fast It.

Ultimata la registrazione, l’utente dovrà accedere alla sezione “Anagrafe Consolare e AIRE” e selezionare la funzionalità “Richiedi l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani all’Estero”. Quindi dovrà compilare tutti i campi previsti, che lo guidano verso una corretta e completa formulazione dell’istanza, stampare il modulo di richiesta, firmarlo e caricarlo sul portale insieme a copia del proprio documento di identità ed alla prova della residenza nella FR. La scelta dei documenti da caricare è lasciata alla discrezionalità
del richiedente ma essi dovranno essere sufficienti a dimostrare almeno il possesso della cittadinanza italiana e la stabile ed effettiva residenza nella Federazione Russa. E’ quindi preferibile allegare: copia del proprio passaporto (pagina principale e pagine col primo e l’ultimo timbro di ingresso nella Federazione Russa); copia del visto/permesso di soggiorno; copia dei documenti che provano la stabile dimora nella Federazione Russa (es. bollette di luce, acqua, cellulare, ecc, contratto di affitto o lavoro, iscrizione a scuola di
figli, e così via).

Gli interessati potranno eventualmente segnalare l’avvenuto completamento della procedura scrivendo a: sociale.mosca@esteri.it

Se la richiesta risulta incompleta, essa sarà rifiutata e l’utente invitato a ripresentarla o ad integrarla coi documenti e le informazioni mancanti. Se invece è completa il consolato provvederà a inoltrarla al comune di origine o di provenienza che a sua volta procederà con l’iscrizione Aire informandone direttamente l’interessato.

Solo qualora l’interessato sia oggettivamente impossibilitato ad operare tramite il portale (ad esempio perché non possiede o non sa usare un pc), potrà scrivere a sociale.mosca@esteri.it per sapere come procedere.

Nota bene: la conferma dell’avvenuta iscrizione all’Aire dovrà essere chiesta al comune competente e NON al Consolato che in questa procedura si limita a fare da tramite fra il cittadino ed il comune.

 

Rimpatrio

– I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
– Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).
– È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Secondo la normativa vigente, l’Ufficio consolare è competente a trasmettere al Comune italiano le dichiarazioni fornite dai cittadini residenti nella circoscrizione consolare solo relativamente all’espatrio e alla residenza all’estero, ma non relativamente al rimpatrio (DL 71/2011, art. 9, Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE). Sulla base dei dati contenuti nello schedario consolare (art. 8 del DL 71/2011) l’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all’estero, ovvero a quelle relative alla residenza all’estero, nonché a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all’estero. La Legge 470/88 (art. 4.1, lett. a), e 5.1) e il DPR 223/1989 (art.13) indicano la competenza degli Ufficiali di anagrafe dei Comuni a raccogliere le dichiarazioni anagrafiche per il trasferimento dall’estero, a provvedere alla cancellazione dalle anagrafi degli italiani all’estero e alla comunicazione agli Uffici consolari interessati.

La cancellazione dall’Aire per rimpatrio con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare può avvenire solo in seguito alla conferma dell’iscrizione del cittadino presso l’APR da parte del Comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l’iscrizione nell’elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne dà comunicazione all’Ufficio consolare.
Qualora l’Ufficio consolare abbia notizia che il cittadino italiano iscritto nella propria circoscrizione consolare abbia lasciato il territorio, in mancanza di conferma di rimpatrio dello stesso da parte del Comune italiano e di iscrizione in APR, dovrà procedere alla richiesta di cancellazione per irreperibilità, previa verifica del fatto che l’indirizzo di recapito non è più attuale.

Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)