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Adozioni internazionali

Le adozioni internazionali sono regolate dalla L. n. 183/84 come modificata dalla L. n. 476/98 di “ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja, il 29 maggio 1993” e dalla L. n. 149 del 2001.

La Convenzione dell’Aja ha come scopo principale quello di stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si svolgano nel superiore interesse del minore e nel rispetto delle garanzie che gli sono riconosciute a livello internazionale, d’instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie, nonché prevenire il fenomeno della sottrazione e della vendita di minori. Ne sono membri finora i seguenti Paesi: Albania, Australia, Austria, Belarus, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina (Repubblica Popolare di), Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Monaco, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Russia (Federazione), Repubblica Slovacca, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Uruguay, Venezuela.

Per tutte le informazioni relative all’iter da seguire per adottare un minore straniero si può consultare il sito web della Commissione per le Adozioni Internazionali.

Ingresso del minore in Italia

Per potere entrare in Italia il minore adottato deve essere munito di un visto d’ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d’origine. Ai fini della concessione del visto da parte della rete diplomatico-consolare è necessario che sia pervenuta l’autorizzazione all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali. La pratica di visto viene evasa nel minor tempo possibile, per venire incontro alle esigenze della coppia. L’effettivo rilascio del visto è tuttavia subordinato ai tempi tecnici di trattazione. Ai sensi dell’art. 33 della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998, è fatto divieto alle Autorità consolari di concedere a minori stranieri il visto d’ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge stessa e senza la previa autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali. Le coppie italiane che entrano con un minore adottato in Italia hanno l’obbigo di denunciare al confine e alle Autorità italiane l’ingresso del minore in Italia. Il permesso di soggiorno è stato abolito.

Acquisizione della cittadinanza italiana da parte del minore

La procedura di adozione si conclude con la delibazione della sentenza straniera da parte del Tribunale dei Minorenni competente che, solo successivamente darà l’ordine al Comune di registrare l’atto di nascita del minore colà residente con i propri genitori. Solo a questo punto il minore diventerà cittadino italiano a tutti gli effetti (art. 34 punto 3 legge 476 del 1998).

Adozione da parte di coppie italiane residenti all’estero

L’adozione pronunciata dall’Autorità competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione (art. 36 della legge n. 184 del 1983 come modificato dalla legge n. 476/1998). Il Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l’ultima residenza, quello di Roma.

Enti italiani competenti

Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

  • Via Barberini, 38 – 00187 Roma
  • Telefono: +39-06-42153252 – +39-06-42153253
  • Fax: +39-06-42153250

Enti russi a cui ci si può rivolgere

Ministero dell’istruzione della Federazione Russa

  • Sezione per la difesa sociale dei bambini – Banca Dati Federale dei Minori Adottabili
  • Cistoprudny Bulvar, 6 – Uff. 303-304
  • Telefono: 9258781 – 9236669 – 9237751 – 9232104
  • Fax: 9245920

Comitato dell’istruzione di Mosca

  • Semionovskaia Plosciad, 4
  • Telefono: 366.11.05
  • Fax: 166.55.55
  • Aperto: Lunedì ore 16-18, Giovedì ore 10-13

Dipartimento dell’istruzione della Regione di Mosca

  • Pervii Spasonalinovski Per., 2 – Mosca 117049
  • Telefono: 2380310, 2380034

Enti e associazioni autorizzati alle adozioni internazionali per la Federazione Russa

La lista completa degli Enti autorizzati ad operare in Russia è disponibile al link

  • NADIA ONLUS- Telefono: +7-901-65555988 – Responsabile: Elena Kalinicenko
  • ARCOBALENO RUSSIA – 8.925.453.7669
  • CIFA ONLUS – Telefono:  8.916.680.5051 Responsabile: Olga Cecetina
  • S.O.S BAMBINO IA – Telefono: 8.962.939.0007