{"id":896,"date":"2020-12-04T14:54:35","date_gmt":"2020-12-04T13:54:35","guid":{"rendered":"https:\/\/consmosca.esteri.it\/news\/dal_consolato\/2020\/12\/avviso-dpcm-3-dicembre-2020-ingresso\/"},"modified":"2020-12-04T14:54:35","modified_gmt":"2020-12-04T13:54:35","slug":"avviso-dpcm-3-dicembre-2020-ingresso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consmosca.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2020\/12\/avviso-dpcm-3-dicembre-2020-ingresso\/","title":{"rendered":"AVVISO DPCM 3 DICEMBRE 2020 &#8211; Ingresso di persone, anche non conviventi, che abbiano comprovata e stabile relazione affettiva in Italia"},"content":{"rendered":"<p>Ai sensi del <strong>DPCM 3 dicembre 2020<\/strong>, \u00e8 ammesso l\u2019ingresso nel territorio nazionale per recarsi esclusivamente nel luogo di residenza (o domiciliazione) di una persona di cui alle lettere f e h dell\u2019articolo 6 comma 1(<a href=\"http:\/\/www.governo.it\/sites\/new.governo.it\/files\/dpcm_20201203.pdf\">http:\/\/www.governo.it\/sites\/new.governo.it\/files\/dpcm_20201203.pdf <\/a>) anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.<\/p>\n<p>L\u2019ingresso in Italia per turismo non \u00e8 al momento consentito, compresi inviti presso abitazioni proprie o di familiari in altro luogo diverso dalla propria residenza.<\/p>\n<p>La relazione affettiva riguarda esclusivamente le coppie e non i familiari.<br \/>Gli interessati potranno prendere appuntamento presso il centro visti Vms <a href=\"https:\/\/italy-vms.ru\/fissare-un-appuntamento\/\">https:\/\/italy-vms.ru\/fissare-un-appuntamento\/<\/a> per presentare la domanda di visto di turismo\/visita a familiari e amici.<\/p>\n<p>Oltre alla documentazione prevista per richiedere un visto di turismo\/visita a familiari e amici <a href=\"https:\/\/italy-vms.ru\/documentformskit\/documenti-per-visto-per-motivi-familiari-non-eu-cittadini\/\">https:\/\/italy-vms.ru\/documentformskit\/documenti-per-visto-per-motivi-familiari-non-eu-cittadini\/<\/a>, dovr\u00e0 essere presentata una dichiarazione di responsabilit\u00e0 della parte invitante sulla durata e stabilit\u00e0 della relazione affettiva, accompagnata da copia di un valido documento di identit\u00e0.<\/p>\n<p>Una volta ottenuto il visto potr\u00e0 inoltre essere scaricata una nota di accompagnamento (<a href=\"http:\/\/consmosca.esteri.it\/consolato_mosca\/resource\/doc\/2020\/12\/nota_dpcm_3_dicembre_2020_it_ru.pdf\"><strong>clicca qui<\/strong><\/a> per scaricare), che riporta un estratto della normativa vigente, in cui sono riportate le categorie dei richiedenti visto esentati dalle restrizioni di viaggio, che al punto l) prevede l\u2019ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l\u2019abitazione o la residenza (che devono coincidere) di una persona di cui alle lettere f) e h) anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva, con relativa traduzione in russo per facilitare, per quanto possibile, l\u2019imbarco, nel rispetto della normativa nazionale della Federazione russa, insieme alla documentazione che comprovi le motivazioni del viaggio.<\/p>\n<p>Coloro che sono gi\u00e0 in possesso di valido visto Schengen appartenenti alle categorie indicate nel DPCM del 7 agosto 2020 potranno anch\u2019essi scaricare la nota con traduzione in russo (<a href=\"http:\/\/consmosca.esteri.it\/consolato_mosca\/resource\/doc\/2020\/12\/nota_dpcm_3_dicembre_2020_it_ru.pdf\"><strong>clicca qui<\/strong><\/a> per scaricare) e dovranno essere in possesso della dichiarazione di responsabilit\u00e0 della parte invitante sulla durata e stabilit\u00e0 della relazione affettiva, accompagnata da copia di un valido documento di identit\u00e0.<\/p>\n<p>Si suggerisce tuttavia attenta lettura del seguente avviso <a href=\"it\/la_comunicazione\/dal-consolato\/2020\/09\/nuovo-avviso-sui-visti-per-l-italia.html\">https:\/\/consmosca.esteri.it\/consolato_mosca\/it\/la_comunicazione\/dal-consolato\/2020\/09\/nuovo-avviso-sui-visti-per-l-italia.html<\/a><\/p>\n<p>I titolari di un visto Schengen non hanno automaticamente diritto a entrare nello spazio Schengen e devono rispettare le restrizioni di viaggio vigenti. La decisione di ingresso in territorio nazionale spetta alle Autorit\u00e0 di frontiera, che possono chiedere l\u2019esibizione di documentazione comprovante i motivi del viaggio e l&#8217;appartenenza alle categorie escluse dalle restrizioni di viaggio e negare l&#8217;ingresso ai cittadini stranieri nel territorio nazionale.<\/p>\n<p>Ove possibile, \u00e8, altres\u00ec, consigliabile recarsi in Italia con volo diretto.<\/p>\n<p>Si attira l\u2019attenzione di tutti i richiedenti sull\u2019obbligo di quarantena (14 giorni) previsto all\u2019arrivo in Italia.<br \/>Come previsto dall\u2019articolo 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci \u00e8 tenuto a rispondere per reato di falso ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.<\/p>\n<p><strong>IMPORTANTE:<\/strong> Le presenti disposizioni si applicano dalla data del 3 dicembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 15 gennaio 2021. La data di ingresso nell\u2019area Schengen non deve essere successiva al 15 gennaio 2021.<\/p>\n<p><strong>ATTENZIONE<\/strong><br \/>Ai sensi del <strong>DPCM 3 dicembre 2020<\/strong>, \u00e8 fatto obbligo a chiunque si rechi in territorio italiano per ragioni indifferibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute, di presentare al vettore all\u2019atto dell\u2019imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l\u2019attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all\u2019ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020, \u00e8 ammesso l\u2019ingresso nel territorio nazionale per recarsi esclusivamente nel luogo di residenza (o domiciliazione) di una persona di cui alle lettere f e h dell\u2019articolo 6 comma 1(http:\/\/www.governo.it\/sites\/new.governo.it\/files\/dpcm_20201203.pdf ) anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva. 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