{"id":86,"date":"2023-04-03T19:29:02","date_gmt":"2023-04-03T17:29:02","guid":{"rendered":"https:\/\/consolatozurigo.esteri.it\/?page_id=86"},"modified":"2026-02-16T08:32:48","modified_gmt":"2026-02-16T07:32:48","slug":"stato-civile","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmosca.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/","title":{"rendered":"Stato Civile"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 il complesso delle posizioni giuridiche spettanti al singolo all\u2019interno della famiglia, dello Stato e della comunit\u00e0 giuridica (cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile e morte) nonch\u00e9 la funzione amministrativa diretta ad accertare e dare pubblicit\u00e0 ai fatti giuridici che costituiscono, modificano o estinguono tali posizioni mediante appositi atti detti &#8220;atti di stato civile&#8221;.<\/p>\n<p>I cittadini sono tenuti ad informare al pi\u00f9 presto l\u2019autorit\u00e0 di tutte le variazioni intervenute nel loro stato civile (es. nascita di un figlio, matrimonio, divorzio, ecc.). In particolare chi vive all\u2019estero potr\u00e0 rivolgersi al consolato italiano territorialmente competente affinch\u00e9 trasmetta i suddetti atti di stato civile al comune italiano di origine o di provenienza per la successiva registrazione. La mancata presentazione al Consolato competente degli atti di stato civile esteri pu\u00f2 comportare ritardi e complicanze per il ricevimento di servizi da parte dell\u2019ufficio (es. rilascio del passaporto).<\/p>\n<p>Gli atti di stato civile formati all\u2019estero per essere validi in Italia devono preliminarmente essere legalizzati e tradotti. Le operazioni di legalizzazione (che in Russia si esegue tramite la cosidetta \u201capostille\u201d o postilla) e di traduzione, sono a carico del cittadino che a tal fine dovr\u00e0 seguire le <a href=\"https:\/\/consmosca.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\"><strong>istruzioni presenti nella relativa pagina<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>La trasmissione al comune \u00e8 gratuita e garantita sia ai residenti nella circoscrizione sia ai non residenti, indipendentemente dalla durata del periodo di permanenza nel territorio della circoscrizione.<\/p>\n<p>La consegna dei documenti avviene su appuntamento da fissare direttamente sulla piattaforma dedicata <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\"><strong>Prenot@mi<\/strong><\/a> alla sezione dedicata.<\/p>\n<p><strong>Nascita<br \/>\n<\/strong><br \/>\n<em>Registrazione della nascita del figlio, nato in Russia, di un cittadino italiano<br \/>\n<\/em><br \/>\nIl quadro normativo vigente in materia di cittadinanza, aggiornato con la legge n. 74\/2025 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 36\/2025 e la legge 91\/1992, prevede <strong>(art. 3-bis L. 91\/1992) che il figlio minorenne nato all\u2019estero da cittadino italiano dalla nascita acquista automaticamente la cittadinanza italiana<u> solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni<\/u><\/strong>:<\/p>\n<p><strong>1.\til genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l\u2019acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio;<br \/>\n2.\tun genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana;<br \/>\n3.\tun nonno\/nonna possiede al momento della nascita del minore \u2013 o possedeva al momento della sua morte \u2013 esclusivamente la cittadinanza italiana;<br \/>\n4.\tIl minore stesso non possiede un\u2019altra cittadinanza;<\/p>\n<p>Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 possono essere rese mediante <strong><a href=\"https:\/\/consmosca.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Dichiarazione-sostitutiva-certificazione-2025.pdf\">dichiarazione sostitutiva di certificazione<\/a><\/strong> (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).<br \/>\nGli stati relativi al punto 3 possono essere resi tramite <strong><a href=\"https:\/\/consmosca.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Dichiarazione-sost-atto-notorieta_2025.pdf\">dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notoriet\u00e0<\/a><\/strong> (art. 47 D.P.R. 28 dicembre n. 445). <\/p>\n<p>In entrambi i casi le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da fotocopia del documento d\u2019identit\u00e0 del dichiarante e saranno verificate dal Consolato Generale. Per una maggiore celerit\u00e0 dell\u2019istruttoria e in alternativa a quanto sopra descritto, gli interessati possono autonomamente e volontariamente richiedere ai comuni italiani competenti le relative certificazioni per la successiva presentazione al Consolato Generale insieme alla documentazione di seguito elencata:<\/p>\n<p>1. originale dell\u2019atto di nascita, munito di apostille, da richiedere all\u2019archivio dello <a href=\"http:\/\/www.zags.ru\/\">ZAGS<\/a>,<br \/>\n2. la sua traduzione in italiano preferibilmente eseguita da uno dei <a href=\"https:\/\/consmosca.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/elenco-dei-traduttori-accreditati\/\">traduttori accreditati<\/a>,<br \/>\n3. <em>atto di riconoscimento<\/em> originale del figlio nato fuori dal matrimonio, apostillato e tradotto, nel caso in cui i genitori non siano gi\u00e0 uniti in matrimonio al momento della nascita (in questa ipotesi entrambi i genitori dovranno presentarsi al consolato il giorno dell\u2019appuntamento),<br \/>\n4. <em>copia dei passaporti<\/em> validi per l\u2019estero dei genitori,<br \/>\n5.      <a href=\"https:\/\/consmosca.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/nascita-richiesta_trascrizione.pdf\">Richiesta di trascrizione dell&#8217;atto di nascita<\/a> o <a href=\"https:\/\/consmosca.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/nascita-e-riconoscimento-richiesta_trascrizione_nascita-1.pdf\">richiesta di trascrizione dell&#8217;atto di riconoscimento di paternit\u00e0 e dell&#8217;atto di nascita<\/a><br \/>\n6.      modello di iscrizione all\u2019AIRE del neonato, precompilato, se il minore \u00e8 destinato a vivere nella Federazione Russa. <\/strong> <\/p>\n<p><strong>ATTENZIONE: <\/strong>poich\u00e9 gli atti consegnati al consolato non saranno restituiti, s\u2019invitano gli interessati a voler chiedere all\u2019Ufficio ZAGS un duplicato degli originali.<\/p>\n<p><strong>Ove non fosse soddisfatta nessuna delle precedenti condizioni \u00e8 possibile richiedere la cittadinanza per beneficio di legge.<\/strong><\/p>\n<p>In due casi, previsti dall\u2019<u><strong>articolo 4, comma 1-bis della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1<\/strong>, <strong>comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025<\/strong><\/u>, i figli minorenni nati all\u2019estero da genitore cittadino per nascita che non trasmette automaticamente la cittadinanza ovvero non in possesso dei requisiti sopra indicati possono acquistare la cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>In entrambi i casi il minore che ne beneficia <strong>non sar\u00e0 cittadino per nascita (iure sanguinis)<\/strong> ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.<\/p>\n<p><strong>Nel primo caso (<u>articolo 4, comma 1-bis della legge n. 91\/1992<\/u>)<\/strong> i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8 cittadino <u>per nascita<\/u><\/strong>. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione (art. 9 legge n. 91\/1992), \u201cper beneficio di legge\u201d (art. 4 legge n. 91\/1992), per matrimonio (art. 5 legge n. 91\/1992), per riacquisto (art. 10 legge n. 555\/1912 oppure artt. 13 o 17 legge n. 91\/1992) o per riacquisto tramite i genitori (cosiddetta comunicazione del diritto (art. 14 della legge n. 91\/1992).<\/li>\n<li><strong><u>Entrambi<\/u><\/strong> di genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano <b>una dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita<\/b>(o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile<\/strong>. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p>Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione pu\u00f2 essere presentata anche successivamente al termine di tre anni dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Il secondo caso (<u>articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025<\/u>)<\/strong> si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:<\/p>\n<p>\u2022\tPersone <strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione<\/u><\/strong>, cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al 24 maggio 2025;<br \/>\n\u2022\t<strong>figli di cittadini italiani <u>per nascita<\/u> che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992<\/strong>. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<br \/>\n\u2022\tla dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare <strong><u>entro il 31 maggio 2026<\/u>.<\/strong> Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/p>\n<p><strong><u>In entrambi i casi, le dichiarazioni dovranno essere rese in presenze al Consolato davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La dichiarazione resa ai sensi dell\u2019art. 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91\/1992 e la dichiarazione resa ai sensi dell\u2019art. 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025 sono esenti da pagamento.<br \/>\n<\/p>\n<p>Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l\u2019interessato, una volta divenuto maggiorenne, pu\u00f2 fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.<\/p>\n<p><strong>ATTENZIONE<\/strong>: poich\u00e9 gli atti consegnati al consolato non saranno restituiti, s\u2019invitano gli interessati a voler chiedere all\u2019Ufficio Zags un duplicato degli originali.<\/p>\n<p>La consegna dei documenti avviene su appuntamento da fissare direttamente sulla piattaforma dedicata <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\"><strong>Prenot@mi<\/strong><\/a> alla sezione dedicata.<\/p>\n<p><em>Generalit\u00e0 assegnate al neonato<\/em><strong><br \/>\n<\/strong><br \/>\nPoich\u00e9 la registrazione del neonato sar\u00e0 fatta col nome completo del\u00a0<strong>patronimico<\/strong>, se presente sull&#8217;atto di nascita (per la legge italiana il patronimico infatti \u00e8 una\u00a0<strong>parte del nome<\/strong>), qualora lo si voglia eliminare \u00e8 necessario chiedere da subito allo Zags la sua omissione. A richiesta il consolato potr\u00e0 rilasciare una dichiarazione che attesta che il patronimico in Italia non \u00e8 previsto.<br \/>\nPer evitare difformit\u00e0 nei nomi che appariranno sui passaporti russo e italiano a causa della traslitterazione, si suggerisce infine di fare prima il passaporto italiano e solo in seguito quello russo con la traslitterazione corretta.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nMatrimonio<\/strong><\/p>\n<p>Il matrimonio viene celebrato a Mosca presso il Palazzo dei Matrimoni n. 4 [ul. Butyrskaya, 17 &#8211; tel. +7495777-77-77] ovvero presso altri Uffici di Stato Civile (ZAGS) sull&#8217;intero Territorio russo. Per informazioni \u00e8 possibile consultare la <a href=\"https:\/\/msk-zags.ru\/?ysclid=lbnmsndsel638165612\"><strong>relativa pagina<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>Di norma le Autorit\u00e0 richiedono i seguenti documenti:<\/p>\n<p>1) copia notarile del passaporto e relativa traduzione in russo;<br \/>\n2) certificato di stato libero rilasciato dal Comune italiano, munito di Apostille e traduzione in russo.<\/p>\n<p><strong>ATTENZIONE:<\/strong> mentre la traduzione in lingua russa dei predetti documenti pu\u00f2 essere effettuata presso un notaio locale, l\u2019Apostille sugli atti di stato civile italiani deve essere richiesta alla Prefettura competente per il luogo di emissione del certificato. Il Consolato non pu\u00f2 apporre l\u2019Apostille.<\/p>\n<p>In alternativa al certificato di stato libero su descritto, previa accertata accettazione del ZAGS, il nubendo italiano pu\u00f2 richiedere al Consolato Generale il \u201cCertificato di capacit\u00e0 matrimoniale\u201d.<\/p>\n<p>In tal caso l\u2019interessato fisser\u00e0 un appuntamento sulla piattaforma dedicata <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\"><strong>Prenot@mi<\/strong><\/a> avendo cura di anticipare una copia dei documenti (pagina con la foto del passaporto, visto russo e <a href=\"https:\/\/consmosca.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/dichiarazione_sostitutiva_di_certificazione-cittadinanza_stato_libero_e_residenza_compilabile.pdf\"><strong>dichiarazione sostitutiva<\/strong><\/a>) all\u2019indirizzo: sociale.mosca@esteri.it<\/p>\n<p>Per i cittadini residenti in Italia \u00e8 previsto un accertamento anagrafico. I tempi di emissione del certificato dipenderanno dai tempi di risposta del Comune interessato.<br \/>\nI diritti consolari per l\u2019emissione del documento sono pari a 6\u20ac (pagamento in euro allo sportello).<\/p>\n<p>Per la successiva trascrizione del matrimonio presso il comune Italiano \u00e8 necessario produrre all&#8217;Ufficio Consolare i seguenti documenti:<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/consmosca.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/richiesta_trascrizione_matrimonio.pdf\">richiesta di trascrizione del matrimonio<\/a><\/strong>\u00a0e\u00a0<strong>originale<\/strong>\u00a0dell&#8217;atto da trascrivere munito di\u00a0<strong>apostille<\/strong>\u00a0e traduzione in Italiano (<a href=\"https:\/\/consmosca.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/elenco-dei-traduttori-accreditati\/\"><strong>lista dei traduttori accreditati<\/strong><\/a>)<\/p>\n<p>Qualora i coniugi vogliano scegliere il regime di separazione dei beni occorre effettuare, anche successivamente al matrimonio, la dichiarazione di separazione dei beni presso un notaio russo. L\u2019atto notarile va apostillato presso il Ministero di Giustizia della regione dove l\u2019atto \u00e8 stato rilasciato e consegnato, assieme alla sua traduzione fatta preferibilmente da un traduttore iscritto nella lista dei traduttori accreditati. Poich\u00e9 esso non sar\u00e0 restituito, si consiglia di chiedere un originale in pi\u00f9 da tenere per s\u00e9.<\/p>\n<p>La consegna dei documenti avviene su appuntamento da fissare direttamente sulla piattaforma dedicata <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\"><strong>Prenot@mi<\/strong><\/a> alla sezione dedicata.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nDivorzio<\/strong><\/p>\n<p>Il divorzio effettuato all\u2019estero potr\u00e0 essere trascritto presso il Comune italiano nei seguenti casi:<\/p>\n<p><strong>1.\t<\/strong><strong>Divorzio in presenza di figli minori e\/o con sentenza del Tribunale<\/strong><\/p>\n<p>In presenza di figli minori e\/o qualora il divorzio sia stato pronunciato da un Tribunale, \u00e8 necessario produrre all\u2019Ufficio Consolare la seguente documentazione:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Originale della sentenza ordinaria di divorzio completa<\/strong>, dalla quale risulti che la stessa \u00e8 passata in giudicato e che il divorzio \u00e8 definitivo, munita di Apostille e traduzione in lingua italiana, effettuata da un traduttore iscritto nell\u2019elenco dei traduttori accreditati presso il Consolato Generale. Non verr\u00e0 accettata una sentenza in forma semplificata.<\/li>\n<li><strong>Atto di divorzio in originale<\/strong> emesso dallo ZAGS di riferimento, munito di Apostille e traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore iscritto nell\u2019elenco dei traduttori accreditati presso il Consolato Generale;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/consmosca.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/richiesta-trascrizione-divorzio-sulla-base-di-sentenza-definitiva.pdf\">Richiesta di trascrizione del divorzio<\/a> sulla base di sentenza definitiva, debitamente compilata e firmata;<\/li>\n<li>Copia dei passaporti di entrambi gli ex coniugi.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2.\tDivorzio in assenza di figli minori e senza pronuncia del Tribunale* <\/strong><\/p>\n<p>In assenza di figli minori e qualora il divorzio non sia stato pronunciato da un Tribunale, \u00e8 necessario produrre all\u2019Ufficio Consolare la seguente documentazione:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Atto di divorzio in originale<\/strong> emesso dallo ZAGS di riferimento, munito di Apostille e traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore iscritto nell\u2019elenco dei traduttori accreditati presso il Consolato Generale;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/consmosca.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/richiesta-trascrizione-divorzio-in-assenza-di-sentenza.pdf\">Richiesta di trascrizione del divorzio<\/a>, debitamente compilata e firmata;<\/li>\n<li>Copia dei passaporti di entrambi gli ex coniugi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La consegna della documentazione avviene <strong>esclusivamente su appuntamento<\/strong>, da fissare tramite la piattaforma <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\">Prenot@mi<\/a>, nella sezione dedicata.<\/p>\n<p><strong>*Riferimento normativo <\/strong><br \/>\nCodice della Federazione Russa del 29.12.1995 n. 223-FZ, Art. 19 \u2013 Scioglimento del matrimonio presso gli uffici di stato civile &#8211; comma 1:<br \/>\n<em>\u00abIn caso di reciproco consenso allo scioglimento del matrimonio da parte dei coniugi che non hanno figli comuni minorenni, il matrimonio viene sciolto presso gli uffici di stato civile.\u00bb<\/em><\/p>\n<p><strong><br \/>\nMorte<\/strong><\/p>\n<p>Per effettuare la trascrizione in Italia del decesso di un cittadino italiano avvenuto in Russia, \u00e8 necessario produrre all&#8217;Ufficio Consolare i seguenti documenti:<\/p>\n<p>\u2022\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/consmosca.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/richiesta_trascrizione_decesso.pdf\">richiesta di trascrizione del decesso<\/a><\/strong>\u00a0accompagnata dall&#8217;atto di morte da trascrivere in Italia legalizzato con apostille e tradotto da un traduttore iscritto nella lista dei traduttori accreditati presso il Consolato Generale.<\/p>\n<p>Per il trasporto di una salma e delle ceneri in Italia si prega di seguire le indicazioni seguenti:<\/p>\n<p>Nel caso di decesso di un connazionale, oltre ad avvisare le Autorit\u00e0 locali, \u00e8 necessario avvisare i parenti e il consolato.<\/p>\n<p>Le agenzie funerarie note al consolato sono le seguenti:<\/p>\n<p>1. <strong><a href=\"https:\/\/ritual.ru\/\">Ritual<\/a><\/strong><br \/>\n2. <strong>Linia Zhizni<\/strong>\u00a0(Sig.ra Oksana) tel. 79037097150<\/p>\n<p>Al consolato andr\u00e0 inviata una email scrivendo a: <a href=\"mailto:sociale.mosca@esteri.it\">sociale.mosca@esteri.it<\/a> coi seguenti elementi:<\/p>\n<p>a. passaporto o carta di identit\u00e0 del defunto;<br \/>\nb. contatto email e telefonico dei parenti del defunto;<br \/>\nc. nome del comune di provenienza cui il consolato dovr\u00e0 chiedere il nulla osta al rimpatrio della salma o delle ceneri o, se diverso, di quello in cui avverr\u00e0 la tumulazione;<br \/>\nd. numero e data del volo con cui avverr\u00e0 il rimpatrio delle spoglie del defunto e nome dell\u2019aeroporto di arrivo in Italia.<br \/>\nI documenti necessari per il rilascio del passaporto mortuario, previo nulla osta del comune, sono:<\/p>\n<p>&#8211; atto di morte originale rilasciato dallo\u00a0<strong>Zags<\/strong> (Ufficio di stato civile russo) munito di \u201capostille\u201d (ovvero legalizzato) e di traduzione in italiano preferibilmente ad opera di uno dei <a href=\"https:\/\/consmosca.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/elenco-dei-traduttori-accreditati\/\"><strong>traduttori qui accreditati<\/strong><\/a>.<br \/>\n&#8211; se si rimpatriano le ceneri: <em>1. copia del passaporto della persona che porter\u00e0 le ceneri in Italia; 2. certificato di cremazione; 3. dichiarazione che l\u2019urna \u00e8 sigillata e non contiene corpi estranei<\/em>. L\u2019urna deve essere consegnata al consolato che provveder\u00e0 a sigillarla.<br \/>\n&#8211; Nel caso di trasporto della salma: <em>1. certificato che attesta che il defunto non \u00e8 morto a seguito di malattia infettiva; 2. certificato di imbalsamazione; 3. dichiarazione che la bara \u00e8 sigillata e non contiene corpi estranei<\/em>. La bara dovr\u00e0 essere sigillata alla presenza di un funzionario del consolato.<\/p>\n<p>I suddetti certificati e dichiarazioni emesse dalle autorit\u00e0 locali dovranno essere <a href=\"https:\/\/consmosca.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/elenco-dei-traduttori-accreditati\/\"><strong>tradotti in italiano<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>La spesa per le operazioni di legalizzazione delle traduzioni e gli altri diritti consolari si aggira intorno ai <strong>100 euro<\/strong> (13 per ogni traduzione, 16 marca da bollo e 41 euro per il passaporto mortuario) da pagare in contanti al momento della visita presso il consolato.<\/p>\n<p>Se non si hanno i recapiti dei parenti del defunto il consolato provveder\u00e0 ad effettuare le ricerche presso l\u2019ultimo comune italiano di residenza o per mezzo della questura.<\/p>\n<p><strong>Attenzione:<\/strong>\u00a0Il Consolato non potr\u00e0 procedere con la richiesta del nulla osta al comune competente se non dopo aver ricevuto copia di tutta documentazione necessaria. Per poter procedere con la chiusura e l\u2019apposizione dei sigili sul cofanetto contenente le ceneri del defunto, in caso di cremazione, \u00e8 indispensabile:<\/p>\n<p>1) che siano stati recapitati al consolato\u00a0<strong>gli originali<\/strong>\u00a0dei documenti richiesti (in particolare dell\u2019atto di morte apostillato);<br \/>\n2) che l\u2019urna cineraria sia contenuta all\u2019interno di un\u00a0<strong>cofanetto di legno o di plastica dura<\/strong>.<\/p>\n<p>Si raccomanda pertanto di voler provvedere a queste incombenze in anticipo rispetto alla visita presso il consolato<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\u00c8 il complesso delle posizioni giuridiche spettanti al singolo all\u2019interno della famiglia, dello Stato e della comunit\u00e0 giuridica (cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile e morte) nonch\u00e9 la funzione amministrativa diretta ad accertare e dare pubblicit\u00e0 ai fatti giuridici che costituiscono, modificano o estinguono tali posizioni mediante appositi atti detti &#8220;atti di stato civile&#8221;. 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