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AVVISO DPCM 3 NOVEMBRE 2020 – Ingresso di persone, anche non conviventi, che abbiano comprovata e stabile relazione affettiva in Italia

 

IMPORTANTE: Si prega di inviare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE gli allegati richiesti e della minore dimensione possibile (no video, no foto o altro materiale non richiesto), per facilitare una più veloce trattazione delle richieste.

Ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, è ammesso l’ingresso nel territorio nazionale per recarsi esclusivamente nel luogo di residenza (o domiciliazione) di una persona di cui alle lettere f e h dell’articolo 6 comma 1 (http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-novembre-2020/15617 ) anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.

L’ingresso in Italia per turismo non è al momento consentito, compresi inviti presso abitazioni proprie o di familiari in altro luogo diverso dalla propria residenza.

La relazione affettiva riguarda esclusivamente le coppie e non i familiari.

Gli interessati potranno prendere appuntamento presso il centro visti Vms https://italy-vms.ru/ fissare-un-appuntamento/ per presentare la domanda di visto di turismo/visita a familiari e amici.

Oltre alla documentazione prevista per richiedere un visto di turismo/visita a familiari e amici https://italy-vms.ru/documentformskit/documenti-per-visto-per-motivi-familiari-non-eu-cittadini/, dovrà essere presentata una dichiarazione di responsabilità della parte invitante sulla durata e stabilità della relazione affettiva, accompagnata da copia di un valido documento di identità.

Una volta ottenuto il visto potrà inoltre essere scaricata una nota di accompagnamento (clicca qui per scaricare), che riporta un estratto della normativa vigente, in cui sono riportate le categorie dei richiedenti visto esentati dalle restrizioni di viaggio, che al punto l) prevede l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza (che devono coincidere) di una persona di cui alle lettere f) e h) anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva, con relativa traduzione in russo per facilitare, per quanto possibile, l’imbarco, nel rispetto della normativa nazionale della Federazione russa, insieme alla documentazione che comprovi le motivazioni del viaggio.

Coloro che sono già in possesso di valido visto Schengen appartenenti alle categorie indicate nel DPCM del 3 novembre 2020 potranno anch’essi scaricare la nota con traduzione in russo (clicca qui per scaricare) e dovranno essere in possesso della dichiarazione di responsabilità della parte invitante sulla durata e stabilità della relazione affettiva, accompagnata da copia di un valido documento di identità.

Si suggerisce tuttavia attenta lettura del seguente avviso http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-novembre-2020/15617

I titolari di un visto Schengen non hanno automaticamente diritto a entrare nello spazio Schengen e devono rispettare le restrizioni di viaggio vigenti. La decisione di ingresso in territorio nazionale spetta alle Autorità di frontiera, che possono chiedere l’esibizione di documentazione comprovante i motivi del viaggio e l’appartenenza alle categorie escluse dalle restrizioni di viaggio e negare l’ingresso ai cittadini stranieri nel territorio nazionale.

Ove possibile, è, altresì, consigliabile recarsi in Italia con volo diretto.

Si attira l’attenzione di tutti i richiedenti sull’obbligo di quarantena (14 giorni) previsto all’arrivo in Italia.
Come previsto dall’articolo 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è tenuto a rispondere per reato di falso ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

IMPORTANTE Le presenti disposizioni si applicano dalla data del 6 novembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 3 dicembre 2020. La data di ingresso nell’area Schengen non deve essere successiva al 3 dicembre.

ATTENZIONE
Ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, è fatto obbligo a chiunque si rechi in territorio italiano per ragioni indifferibili, in particolare per eventi sportivi e fieristici, previa autorizzazione del Ministero della Salute, di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.